Capo II
Art. 13
In vigore dal 26 mag 1948
Qualora l'ammontare del debito, calcolato in conformità dell'articolo precedente, sia superiore ad un milione di lire, la somma da corrispondere a titolo di rimborso è determinata con le seguenti detrazioni:
a) per le somme fino a L. 2.000.000: il 20%;
b) per le somme superiori a L. 2.000.000 e fino a L. 10.000.000: il 30%;
c) per le somme superiori a L. 10.000.000: il 50%.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517#art-13