Capo II

Art. 11

In vigore dal 26 mag 1948
L'azione giudiziaria per i diritti derivanti dal presente decreto è proposta, in primo grado, dinanzi al Tribunale del luogo ove ha sede la Corte d'appello, nella cui circoscrizione venne contratta l'obbligazione. Il termine per proporre l'azione è di novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione adottato ai sensi dell'. Il Tribunale e la Corte d'appello giudicano con la partecipazione di due cittadini, dei quali uno avente la qualifica di partigiano combattente, nominati con decreto del primo presidente della Corte stessa. Non possono nominarsi, per la Corte d'appello, i medesimi cittadini nominati per il Tribunale.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517#art-11

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