Capo II

Art. 6

In vigore dal 26 mag 1948
Le domande di rimborso devono essere presentate, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alle Intendenze di finanza competenti per territorio, in relazione al luogo ove fu contratta l'obbligazione. Per coloro che si trovano all'estero, il termine è prorogato di un anno. Nei territori a nord della linea gotica possono essere presentate soltanto domande per il rimborso dei debiti, dei quali era già stato chiesto il pagamento agli uffici stralcio dei Comandi regionali, secondo le modalità, stabilite dal Governo militare alleato, salvo i casi di comprovata forza maggiore.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517#art-6

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