Capo I

Art. 2

In vigore dal 26 mag 1948
Non hanno diritto ad alcuna liquidazione coloro che abbiano riportato una condanna penale, che, ai sensi di legge, comporti la decadenza dal diritto al risarcimento dei danni di guerra.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517#art-2

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