Capo I
Art. 2
2 / 20In vigore dal 26 mag 1948
Non hanno diritto ad alcuna liquidazione coloro che abbiano riportato una condanna penale, che, ai sensi di legge, comporti la decadenza dal diritto al risarcimento dei danni di guerra.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517#art-2