Art. 13
Capo II

Art. 13

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In vigore dal 26 mag 1948
Qualora l'ammontare del debito, calcolato in conformità dell'articolo precedente, sia superiore ad un milione di lire, la somma da corrispondere a titolo di rimborso è determinata con le seguenti detrazioni: a) per le somme fino a L. 2.000.000: il 20%; b) per le somme superiori a L. 2.000.000 e fino a L. 10.000.000: il 30%; c) per le somme superiori a L. 10.000.000: il 50%.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-19;517#art-13