Titolo IV

Art. 42

In vigore dal 29 mag 1948
Sono trasferiti al bilancio dell'Azienda, i contributi già assegnati alla cessata Azienda autonoma statali della, strada, in base all' del regio decreto-legge 11 gennaio 1934, n. 38, convertito nella legge 7 giugno 1934, n. 982, con le modifiche apportatevi dall' del regio decreto-legge 23 settembre 1935, n. 172.3, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 49, e dall' della legge 13 luglio 1939, n. 1057, e che in base all' del decreto legislativo luogotenenziale 29 settembre 1944, n. 377, affluivano al bilancio dell'entrata del Tesoro dello Stato. È trasferita altresì la somma che alla data di inizi di funzionamento dell'Azienda risulti non erogata sull'assegnazione di lire sette miliardi e cento milioni fatta in favore del Ministero dei lavori pubblici di cui all', lettera a) del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1945, n. 690.
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