Titolo V

Art. 46

In vigore dal 29 mag 1948
L'Amministrazione dell'Azienda è tenuta all'osservanza delle norme sulla contabilità generale dello Stato in quanto non siano modificate dal presente decreto. Essa provvede coi propri organi alle locazioni, ai servizi e alle forniture occorrenti per il proprio funzionamento. In difetto di norme speciali si applicano per la gestione dei lavori di competenza dell'Azienda le norme in vigore per l'Amministrazione dei lavori pubblici.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-46

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo