Titolo IV
Art. 45
In vigore dal 29 mag 1948
Il servizio di cassa dell'Azienda sarà fatto dalla Tesoreria dello Stato. A questo effetto sarà aperto presso la Tesoreria centrale un conto corrente infruttifero al quale affluiranno tutti i proventi devoluti all'Azienda e sul quale saranno imputati i pagamenti da farsi per conto di casa.
Le somme disponibili in eccedenza dei presumibili bisogni dell'Azienda possono essere, imputate in conto corrente fruttifero presso la Cassa depositi e prestiti o investiti in titoli di Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-45