Titolo IV
Art. 40
In vigore dal 24 feb 1952
Le catrate ordinate dall'Azienda sono costituite:
a) da un contributo annuo del tesoro dello Stato nella misura da determinarsi annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del Ministro del tesoro e da pagarsi in rate trimestrali anticipate;
b) da un contributo annuo del Tesoro dello Stato quale provento della tassa di circolazione sugli autoveicoli e del contributo di miglioramento stradale (, ultimo comma, del regio decreto-legge 7 aprile 1942, n. 409);
c) dal provento dei canoni sulla pubblicità lungo le strade e autostrade statali fuori degli abitati;
d) dalla parte spettante allo Stato dai proventi netti delle conciliazioni, oblazione e condanne a pene pecuniarie per le contravvenzioni alle norme concernenti la tutela delle strade e delle aree pubbliche e silla circolazione;
e) dai canoni ed altre somme dovute per licenze e concessioni che vengono accordate sulle strade statali;
f) da tutti i proventi di qualsiasi natura derivanti dalla concessione in uso delle pertinenze delle strade e autostrade statali, dalla vendita dei relitti e di aree rimaste disponibili dopo la cessazione dell'uso pubblico delle strade stesse e di parte di esse e dalla eventuale alienazione ad altri enti dei materiali di cui al successivo ;
g) dai proventi dell'esercizio delle autostrade statali;
h) dai proventi dei contributi di miglioria imposti in dipendenza della esecuzione di opere sulle strade affidate all'Azienda;
i) dai proventi dei contributi di comuni per lai manutenzione e sistemazione delle loro traverse, a termini dell';
l) da un contributo annuo dello Stato in sostituzione del soppresso contributo integrativo di utenza stradale già dovuto da parte di aziende industriali e commerciali (, comma secondo, del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1938, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 58, modificato dall' della legge 7 aprile 1942, n. 409);
m) dai contributi a carico dei cantonieri per la massa vestiario;
n) dal proventi derivanti dagli investimenti di cui al secondo comma del successivo e dalla cessione temporanea di cui al successivo ;
o) dia qualsiasi altro provento attribuito da leggi o da particolari convenzioni all'A.N.A.S. o alla soppressa Azienda autonoma statale della strada.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-40