Capo II

Art. 36

In vigore dal 24 feb 1952
Il personale dei capi cantonieri, cantonieri scelti, cantonieri ed allievi cantonieri, di cui alla legge 22 dicembre 1932, n. 1754, rimane alle dipendenze dell'A.N.A.S. e costituisce il personale degli agenti subalterni stradali con l'organico stabilito dalla tabella E allegata al presente decreto e vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce quella annessa al decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1486. Al personale predetto è attribuito il trattamento giuridico spettante agli agenti subalterni delle Amministrazioni dello Stato, con il trattamento economico di cui alla tabella F allegata al presente decreto, vistata dal Ministro per i lavori pubblici e da quello per il tesoro, la quale sostituisce la tabella n. 12 dell'allegato II al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778. Nella tabella n. 3 dell'allegato III al decreto medesimo sono soppresse le colonne delle retribuzioni relative ai cantonieri scelti ed ai cantonieri. Ai fini dell'attribuzione dei nuovi stipendi e ad ogni altro effetto si calcolano gli anni di servizio prestati nella precedente qualifica di incaricato stabile: per l'aumento immediatamente successivo, si applica la disposizione dell', quinto comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 2395. Nel ruolo di cui al precedente comma sono inquadrati, con la qualifica di cantonieri, anche gli attuali casellanti delle autostrade statali, già in servizio presso l'A.A.S.S. alla data del 10 giugno 1940. Gli agenti subalterni stradali sono agenti giurati dello Stato. Restano ferme, salvo per quanto riguarda le tabelle annesse, le disposizioni del citato decreto del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1486. Sugli autoservizi che usufruiscono di tronchi di strade e autostrade statali, avranno libero transito, in base alle modalità da fissarsi dal Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per i trasporti, gli agenti stradali in divisa ed i funzionari tecnici che prestano servizio lungo i tronchi stessi. Sui medesimi autoservizi saranno concesse, d'intesa col Ministero dei trasporti, tariffe ridotte a favore dei figli del personale sopra indicato che si recano alle scuole. L'Azienda è autorizzata a provvedere, a carico del proprio bilancio, d'intesa col Ministero della pubblica istruzione, alla istituzione presso case cantoniere in località isolate, di scuole rurali ad uso dei figli degli appartenenti alla categoria predetta e della popolazione scolastica della zona.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-36

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