Titolo I

Art. 2

In vigore dal 29 mag 1948
L'Azienda è autorizzata a provvedere direttamente alla manutenzione dei tratti di strade statali che traversano gli abitati, nonché alla sistemazione di essi semprechè questa sia diretta a stabilire omogeneità di buone condizioni di transito delle strade statali delle quali le traverse fanno parte. In tal caso i comuni interessati con popolazione superiore ai 20.000 abitanti corrisponderanno all'Azienda un contributo annuo riferito alle normali spese di manutenzione che i comuni dovrebbero sopportare per la manutenzione ordinaria delle strade stesse indipendentemente dalla loro funzione di raccordo di tratti esterni di strade statali, rimanendo a loro carico ogni spesa relativa agli impianti e servizi urbani comunque esistenti in corrispondenza della sede stradale ed alla nettezza urbana.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-2

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