Titolo II

Art. 3

In vigore dal 29 mag 1948
Sono strade statali quelle incluse nell'elenco allegato alla legge 1 maggio 1925, n. 1094, con le modificazioni e integrazioni successivamente apportate. Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica sul proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri, potranno essere classificati fra le strade statali altri tronchi esistenti o da costruire, purchè rispondenti ad una delle seguenti caratteristiche: a) che congiungano la rete viabile principale con la rete degli Stati limitrofi; b) che congiungano fra di loro capoluoghi di province; c) che allaccino alla rete delle strade statali porti marittimi, aeroporti e centri di singolare importanza industriale, turistica o climatica. I tratti di varianti che si eseguono in modifica dei tracciati di strade statali o che abbiano lo scopo di collegare i tracciati stessi fra di loro in prossimità della origine, sono considerati appartenenti a tutti gli effetti alle strade statali. Con le stesse modalità previste dal presente articolo si provvede alla declassifica di strade statali o di tronchi di esse.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-3

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