Titolo II
Art. 3
In vigore dal 29 mag 1948
Sono strade statali quelle incluse nell'elenco allegato alla legge 1 maggio 1925, n. 1094, con le modificazioni e integrazioni successivamente apportate.
Entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica sul proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per il tesoro, previo parere del Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S. e del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sentito il Consiglio dei Ministri, potranno essere classificati fra le strade statali altri tronchi esistenti o da costruire, purchè rispondenti ad una delle seguenti caratteristiche:
a) che congiungano la rete viabile principale con la rete degli Stati limitrofi;
b) che congiungano fra di loro capoluoghi di province;
c) che allaccino alla rete delle strade statali porti marittimi, aeroporti e centri di singolare importanza industriale, turistica o climatica.
I tratti di varianti che si eseguono in modifica dei tracciati di strade statali o che abbiano lo scopo di collegare i tracciati stessi fra di loro in prossimità della origine, sono considerati appartenenti a tutti gli effetti alle strade statali.
Con le stesse modalità previste dal presente articolo si provvede alla declassifica di strade statali o di tronchi di esse.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-17;547#art-3