Art. 4
In vigore dal 17 ago 1948
I lavori da eseguirsi a norma del presente decreto sono dichiarati di pubblica, utilità, urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge.
Per i lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Le aperture di credito, a favore dei funzionari delegati, possono effettuarsi fino al limite di L. 50.000.000.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;1010#art-4