Art. 3
In vigore dal 17 ago 1948
All'esecuzione dei lavori di riparazione, ai sensi della lettera d) del precedente , il Ministero dei lavori pubblici provvede con le modalità che riterrà più idonee.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;1010#art-3