Art. 5
In vigore dal 17 ago 1948
Gli atti e i contratti relativi alle opere previste nel presente decreto sono esenti dalle tasse di bollo e di concessione governativa nonché dai diritti catastali.
Tali atti, se vi siano soggetti, scontano le sole imposte fisse di registro ed ipotecarie, salvi gli emolumenti dovuti ai conservatori dei registri immobiliari, nonché i diritti ed i compensi spettanti agli Uffici del registro e delle imposte dirette.
Per conseguire le agevolazioni tributarie, stabilite dal presente decreto, occorre che ogni singolo atto o contratto contenga la contestuale dichiarazione dell'Amministrazione dei lavori pubblici che esso è stipulato ai fini del decreto stesso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 12 aprile 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - TUPINI - SCELBA - PELLA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 luglio 1948
Atti del Governo, registro n. 22, foglio n. 163. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;1010#art-5