Art. 2
In vigore dal 17 ago 1948
All'assegnazione dei ricoveri di cui alla lettera d) del precedente provvederà una Commissione composta dal sindaco o da un suo delegato, dal comandante la locale stazione dei carabinieri e da un sinistrato nominato dal prefetto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;1010#art-2