Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 17 ago 1948
I lavori da eseguirsi a norma del presente decreto sono dichiarati di pubblica, utilità, urgenti ed indifferibili, a tutti gli effetti di legge. Per i lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Le aperture di credito, a favore dei funzionari delegati, possono effettuarsi fino al limite di L. 50.000.000.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-04-12;1010#art-4