Art. 19

In vigore dal 16 giu 1948
Nei casi in cui sia intervenuta sentenza anche parziale, il procedimento seguirà il suo corso avanti il giudice competente. Il giudice pronunciando definitivamente terrà conto della disposizione di cui all' lettera e) della presente legge per cui, nella liquidazione del contratto di guerra, è in ogni caso escluso l'utile mancato. In tali casi cessa l'obbligo della denuncia di cui all', restando le relative liquidazioni escluse dalla competenza degli organi istituiti col presente decreto.
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