Art. 17

In vigore dal 16 giu 1948
Le spese per il funzionamento del Commissariato, del Comitato e dell'Ufficio di segreteria fanno carico al bilancio del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro stabilirà con suo decreto i compensi da corrispondersi al commissario e ai componenti del Comitato che lo assiste, nonché ai funzionari di segreteria. Per sopperire alle spese di funzionamento del Commissariato, del Comitato e dell'Ufficio di segreteria, il Ministro per il tesoro è autorizzato ad applicare sulle somme liquidate a favore delle ditte, una ritenuta in misura uguale per tutte, non superiore all'uno per mille, da imputare ad apposito capitolo del bilancio della entrata.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674#art-17

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