Art. 15

In vigore dal 18 nov 1949
Le deliberazioni del commissario che definiscono i rapporti contemplati nel presente decreto sono registrate con tassa fissa di registro. Sono parimenti assoggettati a tassa fissa di registro o ipotecaria, gli atti costitutivi di garanzia reale o personale e le iscrizioni ipotecarie dipendenti dai debiti accertati verso lo Stato. I documenti a corredo delle denuncie e dei ricorsi sono esenti dalle tasse di bollo. Le quote proporzionali delle imposte dirette o della imposta sull'entrata che risultassero pagate in eccedenza saranno restituite agli aventi diritto. I contratti stipulati in base alle norme di cui al regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e non registrati, dei quali occorra far produzione davanti al Commissariato, possono essere ancora registrati con la esenzione di cui all' del decreto medesimo.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674#art-15

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