Art. 15
15 / 21In vigore dal 18 nov 1949
Le deliberazioni del commissario che definiscono i rapporti contemplati nel presente decreto sono registrate con tassa fissa di registro. Sono parimenti assoggettati a tassa fissa di registro o ipotecaria, gli atti costitutivi di garanzia reale o personale e le
iscrizioni ipotecarie dipendenti dai debiti accertati verso lo Stato.
I documenti a corredo delle denuncie e dei ricorsi sono esenti
dalle tasse di bollo.
Le quote proporzionali delle imposte dirette o della imposta sull'entrata che risultassero pagate in eccedenza saranno restituite agli aventi diritto.
I contratti stipulati in base alle norme di cui al regio decreto-legge 21 giugno 1940, n. 856, e non registrati, dei quali occorra far produzione davanti al Commissariato, possono essere ancora registrati con la esenzione di cui all' del decreto medesimo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674#art-15