Art. 18
In vigore dal 16 giu 1948
I giudizi ordinari ed arbitrali relativi ai contratti di guerra di cui alla presente legge, nei quali non sia intervenuta sentenza, sono estinti. Il giudice della causa ne darà atto con ordinanza dalla cui data decorre il termine di centottanta giorni per la denuncia al commissario.
Gli atti del giudizio saranno allegati alla documentazione di cui all' del presente decreto, a cura delle parti od a richiesta del commissario.
Le spese di parte relative ai giudizi estinti si intendono compensate. Le spese e gli onorari arbitrali da liquidarsi ai sensi dell'art. 814 del Codice di procedura civile sono a carico solidale delle parti, salvo rivalsa da proporre con le altre istanze avanti al commissario.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674#art-18