Art. 21

In vigore dal 16 giu 1948
Sono abrogate le disposizioni che risultino incompatibili con le norme del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 25 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - GRASSI - FACCHINETTI - TREMELLONI - PELLA - TUPINI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1948 Atti del Governo, registro n. 21, foglio n. 79. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;674#art-21

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