Art. 5
In vigore dal 15 apr 1948
Per il pagamento delle spese indicate nell'elenco n. 2, annesso al presente decreto, il Ministro per il tesoro potrà autorizzare aperture di credito a favore dei funzionari da esso dipendenti, ai termini dell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
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