Art. 4
In vigore dal 15 apr 1948
Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso al presente decreto.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;195#art-4