Art. 3

In vigore dal 15 apr 1948
È autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948 in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto (tabella B).
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;195#art-3

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