Art. 1

In vigore dal 15 apr 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il bilancio: PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948: . È autorizzato l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie, e il versamento nelle Casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, giusta lo stato di previsione per l'entrata annesso al presente decreto (tabella A). È altresì autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette per l'esercizio medesimo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;195#art-1

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