Art. 2
In vigore dal 15 apr 1948
Ai sensi dell' del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3473, e dell'art. 22 del regio decreto-legge 13 gennaio 1936, n. 70, convertito nella legge 4 giugno 1936, n. 1342, la quota percentuale dei proventi lordi dei monopoli dei tabacchi, dei sali e delle cartine e dei tubetti per sigarette, da considerare come imposta sul consumo dei generi medesimi, e stabilita per l'esercizio finanziario 1947-48, nelle seguenti misure:
a) in ragione del 65 per cento del provento totale della vendita dei tabacchi, esclusi i proventi dei tabacchi esportati, delle provviste di bordo ed i canoni delle rivendite;
b) in ragione del 50 per cento del provento della vendita del sale commestibili;
c) in ragione del 45 per cento del provento della vendita delle cartine e dei tubetti per sigarette.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;195#art-2