Art. 6
In vigore dal 15 apr 1948
È autorizzata la spesa di L. 15.000.000.000 per far fronte agli oneri derivanti dalla revisione dei prezzi contrattuali degli appalti e delle forniture di opere pubbliche in base alle disposizioni di cui al decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 226 ed al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 novembre 1946, n. 463.
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