Art. 8
In vigore dal 15 apr 1948
È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali, per l'esercizio finanziario 1947-48, allegato allo stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici.
Gli eventuali prelevamenti tanto dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale che dal fondo di riserva per opere straordinarie, nonché le conseguenti inscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Capo provvisorio dello Stato, su proposta, del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro.
Tali decreti verranno comunicati ai competenti organi legislativi unitamente al conto consuntivo della Azienda stessa.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;185#art-8