Art. 3

In vigore dal 15 apr 1948
È autorizzata la spesa di L. 56.000.000.000 per provvedere in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, contenute nelle leggi 9 luglio 1940, n. 938 e 26 ottobre 1940, n. 1543, e nei decreti legislativi luogotenenziali 10 maggio 1945, n. 240 e 9 giugno 1945, n. 305: a) alla riparazione e alla ricostruzione di beni dello Stato, alla costruzione di ricoveri per i rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici e agli interventi di interesse pubblico; b) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonché di chiese parrocchiali e assimilate; c) alla riparazione, a cura e a carico dello Stato, di alloggi di proprietà privata, da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici; d) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili e urgenti e alla ricostruzione dei propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici; e) a colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;185#art-3

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo