Art. 3
3 / 9In vigore dal 15 apr 1948
È autorizzata la spesa di L. 56.000.000.000 per provvedere in base alle disposizioni vigenti relative ai danni prodotti da eventi bellici, contenute nelle leggi 9 luglio 1940, n. 938 e 26 ottobre 1940, n. 1543, e nei decreti legislativi luogotenenziali 10 maggio 1945, n. 240 e 9 giugno 1945, n. 305:
a) alla riparazione e alla ricostruzione di beni dello Stato, alla costruzione di ricoveri per i rimasti senza tetto in dipendenza di eventi bellici e agli interventi di interesse pubblico;
b) alla ricostituzione dei beni degli enti pubblici locali, delle istituzioni pubbliche di beneficenza e assistenza, nonché di chiese parrocchiali e assimilate;
c) alla riparazione, a cura e a carico dello Stato, di alloggi di proprietà privata, da destinarsi alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
d) alla concessione di contributi in capitale ai proprietari che provvedono direttamente alle riparazioni indifferibili e urgenti e alla ricostruzione dei propri alloggi danneggiati o distrutti dalla guerra, per destinarli alle persone rimaste senza tetto in dipendenza di eventi bellici;
e) a colmatura di buche e fosse scavate da bombe e proiettili.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;185#art-3