Art. 2
In vigore dal 15 apr 1948
È autorizzata la spesa di L. 12.000.000.000 per provvedere a cura ed a carico dello Stato alle riparazioni alle sistemazioni ed al completamento di opere pubbliche di carattere straordinario a pagamento non differito.
È autorizzata la spesa di L. 400.000.000 per il recupero, la sistemazione e la rinnovazione dei mezzi effossori.
È altresì autorizzata la spesa di L. 120.000.000 per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833. Le eventuali maggiori assegnazioni necessarie a questo titolo saranno autorizzate con decreti Presidenziali su proposta del Ministero dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro.
Tali decreti verranno comunicati ai competenti organi legislativi unitamente al conto consuntivo.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;185#art-2