Art. 9

In vigore dal 15 apr 1948
Le somme inscritte nel fondo a disposizione - istituito nella previsione della spesa del bilancio della suddetta Azienda, in rapporto ad autorizzazioni già concesse con provvedimenti legislativi - saranno assegnate ai capitoli di parte straordinaria in relazione alle predette autorizzazioni di spesa per l'esecuzione di opere. I prelevamenti da tale fondo e le assegnazioni suindicate, verranno disposti con decreti del Ministro per il tesoro. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 25 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 31 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 138. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;185#art-9

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Art. 9 Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48. — Testo vigente | Portale Normativo