Art. 7

In vigore dal 15 ago 1956
Lo stanziamento previsto dalla legge 8 aprile 1940, n. 377, per la integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza è elevato a L. 1.800.000.000 annue a decorrere dall'esercizio 1947-48. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 25 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato atta Corte dei conti, addì 31 marzo 1948 Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 129. - FRASCA

Note all'articolo

  • La L. 27 luglio 1956, n. 771 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'assegnazione prevista dall'art. 7 della legge 25 marzo 1948, n. 181, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, e' elevata a lire 1.900.000.000 annue a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;181#art-7

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