Art. 7
7 / 7In vigore dal 15 ago 1956
Lo stanziamento previsto dalla legge 8 aprile 1940, n. 377, per la integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza è elevato a L. 1.800.000.000 annue a decorrere dall'esercizio 1947-48.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 25 marzo 1948
DE NICOLA
DE GASPERI - DEL VECCHIO - EINAUDI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI
Registrato atta Corte dei conti, addì 31 marzo 1948
Atti del Governo, registro n. 18, foglio n. 129. - FRASCA
Note all'articolo
- La L. 27 luglio 1956, n. 771 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "L'assegnazione prevista dall'art. 7 della legge 25 marzo 1948, n. 181, per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, e' elevata a lire 1.900.000.000 annue a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;181#art-7