Art. 3

In vigore dal 15 apr 1948
Tutti i pagamenti da effettuarsi sul capitolo n. 27 della parte passiva del bilancio del Fondo per il culto possono imputarsi ai fondi iscritti nell'esercizio 1947-48, senza distinzione dell'esercizio al quale si riferiscono gli impegni relativi.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;181#art-3

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