Art. 2

In vigore dal 15 apr 1948
Sono autorizzati: a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto; b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relative all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1947 al 30 giugno 1948, in conformità dello stato di previsione annesso al presente decreto. Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 del presente decreto. I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali è data facoltà al Governo di iscrivere somme mediante decreto da emanarsi, in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello sono quelli descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 del presente decreto.
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Art. 2 Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1947-48. — Testo vigente | Portale Normativo