Art. 6

In vigore dal 15 apr 1948
È stabilito in L. 2.000.000.000, per l'esercizio finanziario 1947-48, lo stanziamento relativo all'assegnazione a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, di cui all' della legge 11 febbraio 1941, n. 59.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-25;181#art-6

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