Art. 4

In vigore dal 1 mag 1948
Le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, si applicano con effetto dal 1 novembre 1947. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 23 marzo 1948 DE NICOLA DE GASPERI - GONELLA - DEL VECCHIO Visto, il Guardasigilli: GRASSI Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1948 Atti del Governo, registro n. 19, foglio n. 111. - FRASCA
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;265#art-4

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