Art. 2 bis

In vigore dal 8 lug 1950
La collocazione dei professori ordinari nella classe IV, grado 6°, è effettuata in rapporto alla decorrenza della nomina ad ordinario per la quale va tenuto conto del beneficio previsto dall'art. 98 del testo unico delle leggi vigenti sulla istruzione superiore. A parità di tale decorrenza è tenuto conto dell'ordine di graduatoria insultante dal concorso per l'ammissione in ruolo; a parità di ogni altra condizione è tenuto conto dell'età.

Note all'articolo

  • La L. 19 maggio 1950, n. 355 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, con la presente legge hanno effetto dal 1 novembre 1947, salvo il diverso disposto dell'art. 3-bis (nuovo) del decreto legislativo stesso."
Storico versioni

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