Art. 2

In vigore dal 8 lug 1950
Dopo non meno di quattro anni di permanenza nella classe II, grado 4°, i professori sono assegnati alla classe I, grado 3°, cui sono attribuiti 80 posti di ruolo. I posti che si vengano rendendo disponibili, sui detti 80, in dipendenza di collocamento fuori ruolo, sono attribuiti a professori di ruolo della classe II, grado 4°.

Note all'articolo

  • La L. 19 maggio 1950, n. 355 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, con la presente legge hanno effetto dal 1 novembre 1947, salvo il diverso disposto dell'art. 3-bis (nuovo) del decreto legislativo stesso."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;265#art-2

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