Art. 3 bis

In vigore dal 8 lug 1950
I professori di grado 4°, con quattro anni di anzianità nel grado medesimo, collocati fuori ruolo con decorrenza dal 1 novembre 1947, dal 1 novembre 1948 e dal 1 novembre 1949, sono assegnati, seguendo l'ordine di anzianità, al grado 3° in soprannumero, con le decorrenze rispettivamente sopra indicate, sempre che alla data della ratifica del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1251, siano tuttora in servizio.

Note all'articolo

  • La L. 19 maggio 1950, n. 355 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le modifiche apportate al decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 265, con la presente legge hanno effetto dal 1 novembre 1947, salvo il diverso disposto dell'art. 3-bis (nuovo) del decreto legislativo stesso."
Storico versioni

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