Art. 1

In vigore dal 1 mag 1948
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l' del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, con le modificazioni ad esso apportate dall', comma primo, del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98; Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione; Visto l'art. 87, comma quinto della Costituzione; Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto col Ministro per il tesoro; PROMULGA il seguente decreto legislativo, approvato dal Consiglio dei Ministri con deliberazione del 17 marzo 1948: . I periodi di permanenza dei professori universitari ordinari nella classe IV, grado 6° e nella classe III, grado 5°, dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato sono rispettivamente fissati in anni 5 e in anni quattro.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-23;265#art-1

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