Convenzione
Art. 8
In vigore dal 8 giu 1948
Nessun aeromobile in grado di esser diretto senza pilota potrà
sorvolare senza pilota il territorio di uno Stato contraente senza le speciale autorizzazione di tale Stato e conformemente alle condizioni di tale autorizzazione. Ogni Stato contraente s'impegna ad assicurare che il volo di tali aeromobili senza pilota, in regioni aperte agli aeromobili civili, sia controllato in modo da evitare ogni pericolo per gli aeromobili civili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-8