Convenzione
Art. 6
In vigore dal 8 giu 1948
Nessun servizio aereo internazionale registrato potrà essere
esercitato al di sopra o entro il territorio di uno Stato contraente, se non col permesso speciale od altra autorizzazione di tale Stato, e con l'osservanza delle condizioni poste da tale permesso od autorizzazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-6