Convenzione›Parte I
Art. 2
In vigore dal 8 giu 1948
Ai fini della presente Convenzione, è considerato territorio di
uno Stato lo spazio terrestre e le acque territoriali ad esso adiacenti sotto la sovranità, la supremazia, la protezione od il mandato di tale Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-2