ConvenzioneParte I

Art. 3

In vigore dal 8 giu 1948
a) La presente Convenzione è applicabile solo agli aeromobili civili e non si applicherà agli aeromobili di Stato. b) Gli aeromobili usati nei servizi militari, doganali e di polizia saranno considerati come aeromobili di Stato. c) Nessun aeromobile di Stato di uno Stato contraente potrà sorvolare il territorio di un altro Stato o atterrarvi senza esservi autorizzato da un accordo speciale o in altro modo e conformemente alle condizioni poste. d) Gli Stati contraenti s'impegnano, nell'emanare le disposizioni per i propri aeromobili, a tenere in debito conto la sicurezza della navigazione degli aeromobili civili.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-3

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