Convenzione›Parte I
Art. 3
85 / 96In vigore dal 8 giu 1948
a) La presente Convenzione è applicabile solo agli aeromobili
civili e non si applicherà agli aeromobili di Stato.
b) Gli aeromobili usati nei servizi militari, doganali e di polizia
saranno considerati come aeromobili di Stato.
c) Nessun aeromobile di Stato di uno Stato contraente potrà
sorvolare il territorio di un altro Stato o atterrarvi senza esservi autorizzato da un accordo speciale o in altro modo e conformemente alle condizioni poste.
d) Gli Stati contraenti s'impegnano, nell'emanare le disposizioni per i propri aeromobili, a tenere in debito conto la sicurezza della navigazione degli aeromobili civili.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1948-03-06;616#art-c-3